Cosa č e come funziona il lavoro occasionale accessorio (voucher o buoni lavoro)

Amministrazione del personale (lavoro)

È di certo la forma più semplice attraverso la quale attingere a prestazioni lavorative che siano tendenzialmente occasionali e non riconducibili agli altri contratti di lavoro (primo fra tutti il lavoro subordinato).

Semplicità non significa assenza di regole che, pur essendo poche e non particolarmente complesse, vanno conosciute e rispettate per evitare di incorrere in spiacevoli rischi. Di seguito si propone una breve disamina dell'istituto.

1) Chi può utilizzare i voucher in qualità di Committente (datore di lavoro).

I Committenti possono essere: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici. In pratica tutti.

Attenzione. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione (è quindi quasi impossibile l'utilizzo di voucher per mansioni non impiegatizie in settori come quelli dell'impiantistica e dell'edilizia che si caratterizzano per la necessaria presenza di contratti d'appalto) . L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.

2) Chi può svolgere il lavoro accettorio ed essere conseguentemente remunerato attraverso i voucher.

2.1) pensionati;

2.2) studenti non universitari nei periodi di vacanza.

Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale (ALLEGATO 1). Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici.

2.3) Studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari che possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

2.4) percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

2.5) lavoratori in part-time.

i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. altre categorie di prestatori

2.6) Inoccupati (vale a dire soggetti in cerca di prima occupazione. Tale requisito è opportuno sia documentato da documantazione proveniente dal Centro per l'Impiego a data immediatamente antecedente all'attivazione dei buoni lavoro).

2.7) titolari di indennità di disoccupazione Mini­ASpI e Mini­ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Attenzione: il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).

Attenzione: I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o ­ nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

3) Limiti economici riguardanti il prestatore (lavoratore).

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2015, 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti.

Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare, per l'anno 2015, 2.020 € netti (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi). L'INPS con messaggio n° 8628 del 2/2/2016 ha chiarito che per non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti al limite di 2.020 euro netti (quale controvalore dei voucher) per ogni singolo lavoratore il seguente elenco (non esaustivo ma esemplificativo) di potenziali committenti: Committenti pubblici, Ambasciate, Partiti e movimenti politici, Gruppi parlamentari, Associazioni sindacali, Associazioni senza scopo di lucro, Chiese o associazioni religiose, Fondazioni non svolgenti attività d’impresa, Condomini, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni di volontariato e Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.), Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.

 

Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi

N.B. I due limiti vigono congiuntamente. Il superamento di uno solo dei due comporta la inutilizzabilità dell'istituto in relazione allo specifico prestatore di lavoro.

4) Limiti peril settore agricolo.

aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università);

aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

5) Obblighi per il committente (datore di lavoro)

L'art. 49, comma 3, prevede per i committenti imprenditori e professionisti l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche , ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che, nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

Alla luce di quanto sopra, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione.

La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi (ALLEGATO 2). L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

6) Compatibilità e cumulabilità.

Per tutte le informazioni sulla compatibilità e la cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito si rimanda alla circolare INPS n. 170 del 2015 che prevede una generale compatibilità e cumulabilità del reddito derivante dalle prestazioni di lavoro accessorio con le varie misure di sostegno del reddito (disoccupazione – mobilità ecc.)

7) Modalità di acquisto ed attivazione dei voucher

si rimanda all'apposita sezione presente nel sito ufficiale INPS al seguente link:

https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9680%3b9681%3b&lastMenu=9681&iMenu=1&iNodo=9681&p4=2&bi=22&link=Prenotare,%20acquistare%20e%20riscuotere%20i%20buoni

8) Sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda le disposizioni contenute del D.Lgs. 81/08 si evidenzia quanto segue:

8.1) l'articolo 3 comma 8 dispone che "nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano con esclusione deii piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili". Quindi SI APPLICANO TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (visite mediche, formazione, informazione, consegna DPI ecc.).

8.2) L'articolo 4 esclude i lavoratori occasionali retribuiti con i voucher da tutti i possibili computi numerici presenti nel decreto stesso.

 

ALLEGATO 1)

Fax-simile (schema tipo) Autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.



Oggetto: Autorizzazione lavoro accessorio minore

Il sottoscritto…………………………,.nato a……………….il…………………..c.f. n…………………… e la sottoscritta ………………….nata a ……………………………………,c.f.n……………………,entrambi residenti a…………………in via………………n…………………….,in qualità di genitori (ovvero esercenti la potestà genitoriale) di ………………………..nato a…..........…..il…....………………….., dichiarano di autorizzare il predetto minore a prestare lavoro accessorio disciplinato dalla normativa in materia a favore dell'impresa denominata ….................................... presso la sede operativa di …......................... prov.............. alla Via …....................... n° …............ esercente l'attività di..................................... per la mansione …........................... entro i limiti di legge consentiti dalla normativa vigente.

Data……………………….

Firma madre

Firma padre

ovvero

Firma del o dei soggetti esercenti la ptestà genitoriale.

NOTA ESSENZIALE

È opprtuno fare attenzione al pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro minorile che pone precisi limiti e condizioni. Si rimanda all'apposito articolo “Il Lavoro Minorile” presente sul sito.



ALLEGATO 2)

Fax.simile (schema tipo) Dichiarazione in ordine al non superamento da parte del prestatore (lavoratore) degli importi massimi previsti dalla normativa in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher o buoni lavoro).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. n.445/00)

Al committente ….............................................. con sede in …............ alla via …...................... esercente attività di …..................................

Il sottoscritto …..................................... nato/a a …............................... (prov. …...............) il …...................... residente in …............................... (prov. …...........) via …................................................. n. …................... sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, consapevole dell’obbligo di comunicare il superamento dei limiti economici annui stabiliti per il lavoro accessorio al proprio committente.

DICHIARA

a) che ad oggi non ha superato il limite consentito per la totalità dei committenti, nell’anno solare, per prestazioni di lavoro occasionale accessorio (voucher);

b) che ad oggi, in relazione all'anno solare ….............. l'importo netto cumulato di voucher relativi a lavoro accessorio prestato (incassato ed eventualmente ancora da incassare) presso la generalità dei committenti ammonta ad €...........................;

c) che sono/non sono in corso altre attività rientranti nella disciplina del lavoro accessorio;

d) nel caso in cui siano in corso altra attività rientranti nella disciplina del lavoro accessorio presso altri committenti DICHIARA che esse in previsione non supereranno nell'anno in corso l'importo netto di €. …......................

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al destinatario della presente qualunque modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato, anche per gli anni solari successivi.

......................................... (luogo e data) Il dichiarante ................................

Dott. Domenico Jgor Licciardiello - aggiornamento al 23/02/2016

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