Nuovo limite per pagamenti in contanti ad €. 1999,99 dal primo luglio 2020 (1/7/2020)

 

Nuovo limite per pagamenti in contanti ad €. 1999,99 dal primo luglio 2020 (1/7/2020)

 

Dal 1/7/2020 sarà operativo il nuovo limite per i tagamenti in contanti che dagli attuali €. 2.999,99 passerà ad €. 1.999,99  (novità prevista dal DL . 124/2019 – collegato alla legge di bilancio).

 

Nell'esercizio delle attività d'impresa e professionali va quindi tenuto conto che:

1°) non si possono né incassare né pagare fatture e/o prestazioni in contanti se superiori al limite di €. 1.999,99;

2°) nel caso di fatture o prestazioni superiori al limite di €. 1.999,99, è possibile eseguire uno o più pagamenti in contanti sino all'ammontare complessivo massimo di €. 1.999,99 – esempio:

  • in data 1 agosto si riceve una fattura per complessivi €. 5.000,00

  • in data 3 agosto si esegue un pagamento parziale in contanti di €. 1.000,00 (tale pagamento è legittimo poiché inferiore alla soglia di €. 1.999.99);

  • in data 15 agosto si esegue un ulteriore pagamento in contanti di €. 500,00 (tale pagamento è legittimo poiché, cumulato con l'altro già fatto di €. 1.000,00 è ancora inferiore alla soglia di €. 1.999.99);

  • in data 15 settembre si esegue un ulteriore pagamento di €. 1.200. In questo caso, essendo i pagamenti cumulati (1.000 + 500 + 1.200 = 2.700) superiori alla soglia prevista di €. 1.999,99 il pagamento stesso va fatto obbligatoriamente con mezzi tracciati (assegno/bonifico/cambiale) pena la violazione della normativa antiriciclaggio;

  • tutti i pagamenti successivi vanno parimenti obbligatoriamente effettuati con mezzi tracciati (assegno/bonifico/cambiale) pena la violazione della normativa antiriciclaggio;

3°) la normativa si applica solo a trasferimenti tra "soggetti diversi". Quindi tale l imite non è vigente sia nel caso di prelievo in conto corrente di disponibilità da riversare in cassa aziendale e sia, viceversa, nel caso di versamenti di contanti in conto corrente derivanti da cassa aziendale.

4) i limiti sopra indicati sono vigenti anche nelle transazioni tra privati, non sono nell'ambito lavorativo. In pratica, qualora si vogli ad esempio regalare o prestare 5.000 euro ad un figlio o ad un fratello lo si dovrà fare con mezzi tracciati (assegno/bonifico/cambiale);

5) si segnala infine che bisogna fare attenzione a non frazionare artatamente la singola operazione; infatti la lettera v dell'articolo 1 del D.lgs. 231 definisce come segue l'operazione "frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti nel presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi .., ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi precisi per riternerla tale.

In pratica se l'operazione economica è unitaria - esempio vendita di una autovettura usata per €. 3.300 - a nulla varrà emettere due fatture di e. 1.650. Le stesse essendo generate da una singola operazione economica (vendita di una autovettura) soggiaceranno cumulativamente al limite di €. 1.999,99 per cui varranno le regole determinate dalla somma delle operazioni (€. 3.300). In tal caso si potranno eseguire pagamenti in contanti fino al limite di €. 1.999,99 computando i pagamenti delle due fatture;

6) si ricorda infine, che per i pagamenti di salari e stipendi a lavoratori dipendenti vige il divieto assoluto di pagamento in contanti, a prescindere dall'importo (L. n.205/2017, art.1, commi da 910 a 914). le retribuzioni infatti potranno essere corrisposte come segue:

1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

2. strumenti di pagamento elettronico;

3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Sono esclusi dall'obbligo tirocini, borse lavoro e prestazioni occasionali.

 

In fine si segnala che è già previsto l'abbassamento della soglia ad e. 999,99 a far data dal primo gennaio 2021 (1/1/2021)

 

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